Il commento di RANIERI RAZZANTE
AGIPRESS – Il dibattito sui quartieri in piazza è aperto. I cittadini (tutti, credo senza eccezioni) sono ( o si sentono) spaventati e inermi. La precarietà della sicurezza percepita (non che quella reale sia meglio) è una sensazione sociologica e criminologica più che fondata. C’è altrimenti, da parte di qualcuno, la paura della “self regulation” e, questo sì correttamente, della possibilità della giustizia “fai da te”. Lo stesso termine “ronde” non si vuole pronunciare, quasi evochi sinistri presagi di violenza ed anarchia. In italiano, ronda è “sorveglianza del territorio”, non presuppone nessuna violenza, ed è persino consentita alle forze dell’ordine. Queste ultime, nel nostro paese, vivono un paradosso: sono tra le migliori al mondo, nonostante le armi spuntate. Troppe “privazioni di libertà” a loro carico, poiché i limiti (legali ed opportuni) alla loro attività si sono allargati a dismisura, e lo dicono le cronache, le immagini, le risultanze processuali. Al di là di quanto, come sappiamo tutti, esse non possono ovviamente fare (esercizio della forza al di fuori del consentito), permangono una serie di preoccupanti limiti all’esercizio financo della moral suasion verso i criminali. E’ vero che ognuno di noi non è mai colpevole fino a giudizio, e che per fortuna, negli stati democratici, la presunzione di innocenza è un dogma. Ma è pur vero che le minacce all’ordine pubblico e alla sicurezza si chiamano tali perché mettono a rischio la vita di innocenti, che vanno protetti oltre ogni ragionevole dubbio. E lo devono fare gli organi dello Stato, senza se e senza ma, facendo pochi sconti a chi intende sovvertire l’ordine delle democrazie nate dal sacrificio di tanti uomini e donne di buona volontà. A proposito, però, di “difesa del cittadino”, sfugge a molti che il codice penale la prevede, oltre alla extrema ratio della legittima difesa. Si tratta della previsione di cui all’art. 383 del codice di procedura, che addirittura consente ai privati cittadini di procedere all’arresto, a tre condizioni:
- il criminale sta commettendo il reato o lo ha appena compiuto (flagranza);
- deve trattarsi di uno dei delitti per cui la Polizia Giudiziaria ha l’arresto obbligatorio in flagranza ( come rapina, furto in abitazione, violenza sessuale, omicidio, o spaccio di rilevanti quantità di droga);
- il soggetto deve essere immediatamente consegnato alle forze dell’ordine, previamente allertate. Ecco cosa si può consentire, senza fare, da una parte e dall’altra della politica o delle formazioni sociali, inutili ed ingiustificati allarmismi. La sorveglianza di strada, la si chiami come si vuole, è quindi già possibile (visto che il più contiene il meno), pacifica e senz’armi. E forse, di questi tempi, un aiuto concreto alla sicurezza effettiva si potrebbe accettare.
Prof. Avv. Ranieri Razzante
Docente Cybercrime & Homeland Security Università di Perugia
Componente Comitato Esperti UIF
Consulente Commissione Parlamentare Antimafia
Docente Cybercrime & Homeland Security Università di Perugia
Componente Comitato Esperti UIF
Consulente Commissione Parlamentare Antimafia





