L'ATTENZIONE

Editoriale

Politica, economia, borsa


Quel personaggio "superiore" che è Carlo Azeglio Ciampi ci ha confortati con una dichiarazione che aspettavamo da tempo, anche se noi ne siamo già convinti a titolo personale. Ha detto Ciampi che "la crisi di governo e l'incertezza di questi giorni non influenzano i conti pubblici italiani che si chiuderanno, a fine anno, rispettando il parametro di Maastricht del 3% nel rapporto deficit-Pil". Dunque il Ministro ha ristabilito una verità che alcuni membri del governo avevano tentato di nascondere: l'economia ha un suo andamento e la politica ne ha un altro.

Certo, è sempre possibile che l'una influenzi l'altra, ma non è obbligatorio, sopratutto nel male! I fatti dimostrano che la legge di mercato è molto più importante di quella decisa in Parlamento. E ciò è sicuramente vero in quanto la ricchezza non si può creare "per decreto". L'economia "gira" perchè c'è produzione, commercializzazione, incassi. E questi fattori determinano anche il valore teorico-effettivo di un'azienda. Siamo più chiari: parliamo di Borsa. Se un titolo è quotato in Borsa, il suo valore deve avere un riferimento alla realtà aziendale. In sostanza, la quotazione nasce dalla combinazione di vari elementi, ovvero capitale sociale, patrimonio, capacità produttiva, avviamento.

Se il valore così stabilito non corrisponde a quello di Borsa significa che esso è sottostimato o soprastimato sopratutto per motivi di speculazione. Questo perchè il titolo oscilla a seconda della volontà degli speculatori di vendere o comprare, cosa che accade spesso per fiuto, interesse non confessabile, per pura e semplice speculazione. Dire allora che l'economia va bene perchè la Borsa va bene, non ci sembra essere abbastanza serio. Senza ripercorrere la lunga storia di titoli saliti troppo in alto e precipitati fragorosamente vogliamo spiegare (ovviamente solo per chi non lo sa!) che un titolo può essere drogato e non corrispondere al valore reale. Se un titolo qualsiasi vale 1.000, viene scambiato e diventa appetibile sale a 1.200, magari anche a 1.500. Però il valore reale, se non sono intervenuti fatti nuovi nella conduzione aziendale, resta fermo a 1.000. Quindi c'è un surplus speculativo di 500.

Come d'altra parte diventa speculazione, se quel titolo scende, senza motivi legati alla struttura aziendale, sotto le 1.000. Ridere o piangere se la Borsa sale o scende non è un fatto che dovrebbe interessare il cittadino in genere ed il piccolo risparmiatore in particolare. E' un segnale, questo sì, di un clima di fiducia o di sfiducia. E gli scambi fuori-linea arricchiscono qualcuno ma impoveriscono altri. Non possiamo condividere, quindi, l'informazione continua ed ossessiva sulla Borsa che può diventare un cavallo di Troia per piccoli risparmiatori sprovveduti da pelare. Così come abbiamo sempre ritenuto che le quotazioni sui Fondi di investimento devono essere "lette" sul medio-lungo periodo così come si riferiscono le scadenze dei fondi stessi.

Francesco Canosa

 

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Guerra della distribuzione

Confesercenti ricorre al Garante

Non è piaciuta alla Confesercenti la pubblicità promossa dalla Grande Distribuzione con inserzioni su alcuni quotidiani. La ritiene illegittima e contraria alla legge sulla concorrenza contenuta nel D.Leg. 25 gennaio 1992, n. 74. E così, dopo aver preso visione di quanto stava accadendo ha deciso di adire le vie legali, presentando un articolato ricorso all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Secondo la Confesercenti la pubblicità promossa dalla FAID "tende ad accreditare la convenienza dell'acquisto presso la grande distribuzione" prospettando "in maniera scorretta un pregiudizio insito nel mancato ricorso agli esercizi della grande distribuzione". E' evidente - scrive la Confesercenti nel ricorso - che non si può veicolare un messaggio pubblicitario a favore di un certo tipo di servizio commerciale, screditando contestualmente i servizi offerti dagli altri esercenti ed in particolare dalle piccole e medie imprese commerciali".

La pubblicità di confronto, d'altra parte, viene giudicata "ingannevole" stando l'art. 2, lett. b del predetto Decreto, secondo cui "qualsiasi pubblicità, che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico". Il messaggio sotto accusa, secondo la ricorrente, "non appare neppure veritiero nè, tantomeno, corretto. Non si comprende, infatti, come si possa ritenere veritiera e corretta una pubblicità finalizzata ad esaltare i servizi commerciali offerti dalla grande distribuzione - ovviamente a tutto detrimento di quella che grande non è - mediante la diffusione di un elenco di presunti vantaggi erroneamente prospettati come unico ed esclusivo appannaggio della stessa grande distribuzione". Il ricorso fa riferimento anche ai prezzi ed alle agevolazioni prospettate, che "in sostanza dalla lettura del messaggio il consumatore potrebbe essere indotto a pensare che, allo stato dei fatti, il piccolo e medio esercente commerciale non siano in grado di offrire riduzioni dei prezzi sui beni venduti, non garantiscano qualità ed assortimento, rendano dispendioso e faticoso l'approvvigionamento di prodotti".

Il massiccio pubblicitario instilla surrettiziamente nel consumatore l'idea che l'acquisto dei prodotti commerciali offerti dalle piccole e medie imprese sia contrario ai suoi interessi. Tale messaggio, quindi, integra palesemente una fattispecie di pubblicità ingannevole idonea a indurre in errore i consumatori, con pregiudizio del loro comportamento economico. Nè può rilevare la circostanza che tale messaggio pubblicitario concorra con quello, più squisitamente "politico", finalizzato a condizionare il dibattito parlamentare in corso sulla nuova disciplina del commercio (che andrà a riformare la legge 11 giugno 1971, n. 426) rendendo partecipe la pubblica opinione delle esigenze e del punto di vista degli operatori della grande distribuzione. E allora?

Secondo la Confesercenti (firma del presidente nazionale Guido Pedrelli, avvocati Marco Anneccchino, Franco Sciarretta, Domenico Parrotta) "non v'è dubbio che tale forma di propaganda politica non può rendere legittimo un messaggio pubblicitario doppiamente ingannevole sia perchè subdolamente celato dietro quella, sia perchè scorretto e fuorviante". Cosa chiede la Confesercenti al Garante?

Che adotti tutte le misure sanzionatorie e/o riparatorie del caso.


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La Provincia di Firenze e il Cesvit per i servizi di
informazione telematica alle imprese fiorentine

E' nata a Firenze una "rete civica unitaria telematica" tra Regione, Provincia, Comune, Prefettura (in rappresentanza degli uffici periferici dello Stato) e tutti i comuni della provincia di Firenze. Il servizio alle imprese è stato affidato dalla Provincia al Cesvit (v. scheda in questa stessa pagina) che ha realizzato un apposito sito. La presentazione ufficiale è avvenuta martedì scorso alla presenza del vice-presidente della Provincia Riccardo Conti e del presidente del Cesvit Sergio Bertini, coadiuvati da Enno Ghiandelli, Alessandro Facchini, Anna-maria Grasso, Francesco Turco e Maurizio e Campa-nai. Presenti anche i consiglieri provinciali Nigi (Pds), Parrini (PPI) e Corsinovi (CCD). Prima della conferenza stampa gli esponenti di Provincia e Cesvit hanno fatto un incontro con le categorie economiche cui è stato chiesto una valutazione dei servizi offerti e suggerimenti per nuovi servizi.

Si tratta della prima iniziativa del genere in Italia che servirà a produrre - come ha spiegato l'ing. Bertini - prima una sensibilizzazione sull'utilizzo di Internet, quindi una promozione ed un informazione sull'uso di questo modernissimo strumento. All'iniziativa puntano alla grande sia la Provincia che il Cesvit. "Per noi - ha spiegato il presidente del Cesvit - questo evento è uno degli aspetti più importanti del core-business del Cesvit per arrivare alle imprese. Anche perchè con la nostra azione stiamo colmando quel vuoto storico che esiste tra industria ed università". "Esiste - come ha detto Conti - un potenziale enorme di aziende che possono usufruire del servizio, anche se oggi tra le aziende intervistate solo il 20% conosce Internet, come è emerso da un'apposita indagine condotta dal Cesvit. E comunque si tratta di un numero destinato ad aumentare nei prossimi anni, tenuto anche conto che già 2.000 imprese (contro le 300 del 1993) hanno contatti costanti col Cesvit".

Il sito (www.provincia.firenze.it) sarà aggiornato e razionalizzato quotidianamente, come non può non essere un sito efficiente. Esso si articola - come hanno spiegato Grasso, Campanai e Ghiandelli - su quatto filoni: tecnologie, anagrafica aziendale, opportunità di finanziamento indicati per singolo Comune a seconda delle leggi in vigore, ed un osservatorio sui servizi telematici. I protagonisti di questa iniziativa sono convinti della bontà dell'operazione che hanno deciso di predisporre per la prossima primavera una grande riunione a Firenze per esaminare, nei particolari, le strategie future da mettere in atto per puntare su iniziative industriali, politiche pubbliche, allargamento capillare della rete telematica, con lo scopo - come ha sottolineato con soddisfazione Conti - di migliorare Firenze come città dell'alta tecnologia, grazie alle strutture che possiede ed alla volontà di proseguire su questa strada tracciata già nel 1986 con la nascita del Cesvit.

e.c.



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Nuova legge per i campeggi

La domanda turistica internazionale cambia con estrema rapidità e la Regione Toscana adegua prontamente la disciplina e la classificazione delle strutture ricettive in linea con l'Europa. La nuova legge, approvata dal Consiglio regionale (v. testo integrale alle pagg. 14/18), sostituisce la precedente normativa e punta essenzialmente su tre obiettivi, tutti finalizzati a garantire una maggiore tutela degli utenti: la delegificazione e la semplificazione delle procedure; la omogeneizzazione della qualità e dei criteri di classificazione; l'introduzione di nuove tipologie di offerta turistica prendendo atto delle modificazioni che in questi anni si sono prodotti sul mercato turistico; il maggiore coinvolgimento degli imprenditori. Le novità della legge rispetto alla precedente normativa, in questo senso, consistono nella riduzione al minimo indispensabile delle disposizioni di legge, rinviando a regolamenti che verranno emanati entro sei mesi con tutte le indicazioni di dettaglio. Si prevede inoltre che le competenze della classificazione alberghiera sia affidata alle Amministrazioni Provinciali anzichè ai Comuni, com'era sino ad oggi, in modo da garantire una maggiore omogeneità di criteri mentre ai Comuni restano le competenze relative a tutte lo altre autorizzazioni di carattere igienico-sanitario ed urbanistico. La legge individua poi le seguenti tipologie di strutture ricettive, alberghi, residenze turistico-alberghiere. campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza. Quest'ultima classificazione è un'assoluta novità che corrisponde alle esigenze di coloro che si fermano all'interno dei campeggi per interi periodi stagionali e non in modo occasionale. Quando queste tipo di presenze è superiore al 55% del totale, il campeggio non è più tale ma diviene un parco vacanza. Per gli operatori del settore turistico si apre un campo d'azione più vasto che in passato, con un'alta flessibilità anche nelle singole nicchie di mercato. Infatti, dato che oramai la qualificazione media delle strutture è già avvenuta durante gli anni '80, la filosofia del provvedimento è quella di aprirsi all'imprenditorialità. Gli operatori, una volta rispettati gli standard minimi, hanno massima libertà per investire nell'adeguamento della propria struttura alle esigenze della specifica clientela. Tra le novità nelle definizioni le caratteristiche delle strutture ricettive se ne trova delle importanti in tutti i settori sul versante degli alberghi uno dei cambiamenti riguarda il fatto che al loro interno è previsto anche un 25% di unita abitative dotate si servizio cucina, mentre su quello dei campeggi è possibile sia realizzare struttura ancorate al suolo nel 25% delle piazzole (sale al 35 nei piccoli campeggi), sia affittare il 40% delle piazzole per l'intero periodo di apertura anche a chi non li utilizza stabilmente Inoltre, è consentita una deroga per l'apertura sia di campeggi temporanei per un massimo di 60 giorni sia per quelli organizzati da enti pubblici, associazioni, organismi senza fini di lucro riservati ai propri associati. In occasione di questa nuova legge è stato approvato anche un ordine del giorno che impegna la Regione a valutare in che modo valorizzare e tutelare anche le residenze d'epoca, attraverso la utilizzazione anche aifinituriostico-ricettivi. Il provvedimento che e stato approvato con i voti favorevoli di tutti i gruppi escluso quelli fi Forza Italia, CCD, CDU e AN, che si sono astenuti è stato presentato in aula dal presidente della quinta commissione, Simonetta Pecini (PDS) che ha sottolineato come esso risponda alla necessità di innalzare la qualità dell'offerta turistica e nello stesso tempo di semplificare le procedure. La vecchia norrnativa risaliva ormai a circa dieci anni orsono e non corrispondeva più alle novità intervenute in un settore in sviluppo ed a cui la Toscana attribuisce una grande rilevanza non solo dal punto di vista economico ma anche culturale. Martini (Forza Italia) ha motivato il voto di astensione, affermando che nei criteri di questa riforma non viene riconosciuto. come sarebbe stato opportuno, alcun ruolo alle APT. Pucci (Rifondazione Comunista), ricordando che la proposta della Giunta è stata ampiamente modificata in Commissione, ha affermato che i miglioramenti introdotti inducono al voto favorevole anche sé da auspicare che ulteriori miglioramenti siano introdotti con i regolamenti di attuazione. Tommaso Franci (Verdi) ha dichiarato il voto favorevole del suo gruppo. Enrico Bosi (AN), da parte sua, ha affermato che un giudizio definitivo sulla legge potrà essere dato solo quando si conosceranno i regolamenti attuativi. Restano comunque nella legge alcuni punti da migliorare, relativamente alla duplicità di competenze tra Comuni e Province, alla mancata previsione di uno sportello unico per le imprese, alla mancata introduzione della possibilità di un contradditorio tra imprenditore e pubblica amministrazione nel merito della classificazione, alla confusione che si può generare in merito ad alcune tipologie, alla mancata definizione di criteri omogenei per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei Comuni. Sarabbe poi opportuno - ha concluso Bosi- giungere alla elaborazione di un testo unico della legislazione turistica. Ha concluso il dibattito l'assessore Giannarelli, che ha affermato come con questa legge si compia un positivo salto in avanti rispetto alla vecchia normativa. E' una buona legge che può comunque essere modificata ed arricchita con buoni regolamenti, per rispondere anche ad alcune esigenze nuove quale quella della creazione di uno sportello unico per le imprese. La legge comunque consente una forte semplificazione delle procedure di classif icazione, passando da 287 Comuni a sole dieci Province. L'obbiettivo vero deve essere comunque quello della tutela del turista . Per dichiarazione di voto sono poi intervenuti Martini (Forza Italia, astensione), Ghilarducci (PPI, a favore), Bertolucci (Patto Segni, a favore), Caciulli (Democratici-socialisti, a favore).

 

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NO ALLA DOP PER L'OLIO

Se non interverrano fatti clamorosi, mentre andremo in edicola con questo nomero l'Unione Europea avrà riconfermato il voto negativo per la DOP all'olio d'oliva della Toscana. Si dovrebbe concretizzare, in tal modo, l'anticipazione fatta dall'europarlamentare del Pds, il senese Roberto Barzanti, ex-consigliere regionale toscano. Per saperne di più abbiamo chiesto un parere al consigliere regionale di AN, Enrico Bosi, esperto di vino ed olio, ed al suo collega Claudio Riccardi, componente della Commissione agricoltura.

"Dal momento che ognuno vuol far chiarezza sulla ormai annosa questione del riconoscimento della DOP Toscana - dice Bosi - è il caso di farlo veramente in modo che di fronte agli olivicoltori della Toscana ognuno si assuma le proprie responsabilità quando la Comunità comunicherà ufficialmente il proprio parere negativo". "Del resto - aggiunge Bosi - questa posizione della stessa Comunità l'aveva già assunta con lettera del 12 Marzo 1997 in cui si informavano le autorità italiane che, sulla base della documentazione prodotta a sostegno della domanda di richiesta della DOP Toscana, non risultavano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 4, comma E, lett. F del Reg 2081". In poche parole la Comunità contestava la mancanza degli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico di provenienza elemento cardine del concetto di denominazione d 'origine. La contestazione è ineccepibile in quanto in Toscana non esiste un unico ambiente geografico omogeneo, ma una diversità di situazioni pedoclimatiche che determinano la diversità sostanziale dei vari prodotti finali.

"Non bisogna essere nè esperti nè intenditori - sostiene da parte sua Riccardi - per apprezzare le sostanziali differenze produttive qualitative tra oli della Maremma e quello del Chianti Classico o tra l'olio di Lucca e quelli del Pratomagno". Eppure la Regione ed il Ministero, non soddisfatti di tale spiegazione sollecitavano il parere di un Comitato Scientifico sulle DOP, istituito dall'Unione Europea, che veniva incaricato di riesaminare, su richiesta della stessa U.E., il caso. Detto Comitato, riunitosi in data 11 Luglio 1997, riconfermava l'orientamento già espresso dalle Commissioni nella lettera del 12/3/97. Malgrado le riserve espresse dalla Commissione e dal Comitato Scientifico in ordine al riconoscimento della DOP Toscana, il Ministero Agricoltura, avvalendosi strumentalmente del Reg 535/97, accordava all'olio Toscano, sia pure a livello nazionale ed a titolo transitorio il riconoscimento della DOC. Il D.M. in questione, emanato in data 4/7/97 e pubblicato sulla G. U. del 18/7/97, mostra in modo inequivocabile l'intenzione del Ministro di non tenere in nessun conto la posizione espressa dalla Commissione.

Il ricorso a questo decreto nazionale, che dà la facoltà agli Stati membri di concedere a titolo transitorio una protezione a livello nazionale delle denominazioni trasmesse all'UE in attesa del completamento delle relative procedure, appare, nel caso in specie, quanto meno pretestuoso dal momento che la Comunità ha espresso a più riprese ampie riserve in ordine al riconoscimento di una DOP Toscana. "A conferma di ciò, dicono i due consiglieri di AN, rileviamo negli ultimi tempi, una frenetica attività da parte della Regione sia per costituire il Consorzio che dovrà gestire la denominazione sia per far iscrivere gli olivecoltori agli albi. Si cerca cioè di precostituire una situazione che non solo arrecherà danni ingentissimi ai produttori degli oli di provata qualità, ma che potrebbe rivelarsi inutile in caso di bocciatura definitiva (appare ormai certa ed inevitabile) della DOP Toscana. Va riferito inoltre, sempre in merito alla correttezza dell'informazione, che la Comunità alla fine di agosto ha inviato al Ministero una lettera in cui già anticipava la bocciatura del DOP Toscana e offriva la possibilità, con la stessa documentazione di accedere ad una IGP (indicazione geografica protetta) per l'olio Toscano. Risulta anche che il Ministero ha già anche replicato alla stessa dichiarando di voler mantenere immutata la propria posizione". E' da sottolineare come queste posizioni sono state assunte d'imperio dal Ministero e dalla Regione senza nemmeno consultare ed informare gli olivicoltori in modo dettagliato su questa ultima possibilità. Non resta a questo punto che attendere la bocciatura definitiva della richiesta della DOP Toscana sperando che alla fine ognuno si assuma le proprie responsabilità e ne tragga le relative conseguenze" concludono Bosi e Riccardi.


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